Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ “LA BANCA DEL TEMPO AUSER INSIEME DI LEGNANO


TITOLO I -Disposizioni generali
Art. 1
Denominazione
LA BANCA DEL TEMPO AUSER INSIEME DI LEGNANO ,
 “Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà” , opera, 
senza fini di lucro, nel settore della  promozione sociale, ai sensi della L. n. 
383/2000 e della L.R. n. 1/2008, capo III.
È affiliata ad Auser Nazionale, riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità
assistenziali di cui all’art. 3 sesto comma, lettera E della legge 25 Agosto
1991, n. 287, con Decreto del Ministero dell’Interno n. 599/ Cl 1933.12000 A
(118), del 28/7/95.
L’associazione è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
limitatamente all’esercizio di attività contemplate alla lettera a) del comma 1,
art. 10 del DLGS n. 460/97, così come previsto dal comma 9 dello stesso
articolo.

Art. 2
Finalità e scopi
La BANCA DEL TEMPO AUSER INSIEME di Legnano  ha l’obiettivo di promuovere uno
scambio di tempo paritario tra i soggetti che si riconoscono portatori di
bisogni e di risorse. E’ il tempo impiegato nel dare e nel ricevere l’unità di
misura degli scambi tra i soci: un’ora di tempo impiegato ha valore unicamente
di un’ora, a prescindere dalla prestazione offerta.
 Il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo non possono essere
ritenuti responsabili della qualità dei beni e/o servizi scambiati: tale
responsabilità rimane a carico dei soci che attuano lo scambio. Lo scopo è
quello di migliorare la qualità della vita, attraverso lo scambio di beni e
servizi senza alcuna intermediazione di denaro e di sviluppare relazioni solidali.
La BANCA DEL TEMPO AUSER INSIEME di Legnano sviluppa, nel mutuo aiuto, le
pari opportunità tra uomini e donne e favorisce, con azioni specifiche,
l’armonizzazione degli orari di vita con i tempi della città. L’associazione
potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che
si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere la più ampia
indipendenza nei confronti di enti pubblici e privati.
La BANCA DEL TEMPO AUSER INSIEME di Legnano, aderendo alla Carta dei
Valori Auser, promuove la diffusione delle attività di volontariato,
comunitarismo solidale, valorizza le risorse e le competenze delle persone,
favorisce le relazioni intergenerazionali e si propone di diffondere la cultura
della legalità.
1.      L’Associazione:
a.        riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica
italiana, nata dalla resistenza, come un tratto essenziale della propria
identità;
b.      è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della
legalità internazionale per il rafforzamento della rappresentatività e autorità
dell’Onu e, congiuntamente, per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale
ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. È altresì impegnata nella
costruzione dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale con una forte
dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della
legislazione sociale europea, all'integrazione europea e al ripudio di ogni
forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni
forma di violenza;
c.      diffonde la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta
alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.
2.      L’Associazione si propone in particolare di:
a.      svolgere, in conformità di progetti propri o concordati con altri, come
definito al successivo articolo 3 punto 3, e in un rapporto sinergico con i
servizi pubblici, attività nei settori dell’assistenza sanitaria, socio
sanitaria, socio assistenziale, della tutela dei disabili e dei migranti, della
beneficenza, dell’istruzione, della formazione, dell’educazione degli adulti,
della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e
valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS 29/10/99, N. 490) ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente, anche nell’ambito delle attività di
protezione civile, della promozione della cultura e dell’arte, del turismo
sociale, della tutela dei diritti civili, della solidarietà internazionale;
b.      operare a favore delle persone, delle loro reti di relazione, di chi è
in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura,
religione, cittadinanza, promuovendone e sostenendone, anche sul piano
formativo, l’auto-organizzazione e il mutuo aiuto; l’associazione si propone
inoltre di favorire i processi di formazione sociale di una domanda competente
sia di servizi sia di beni e di costruzione di reti comunitarie;
c.      promuovere, orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze
delle persone anziane come un'opportunità e una risorsa per la società, per un
rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo
dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte;
d.      promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali;
e.      sostenere le attività di volontariato secondo le modalità stabilite in
apposito regolamento, in una logica di solidarietà interna tra tutte le
associazioni Auser e di sostegno rispetto alle più deboli dal lato delle risorse;
f.        aderire alle reti nazionali di Filo d’Argento e UniAuser, riconoscendosi in loro.
3.      Viene esclusa la possibilità di svolgere attività diverse da quelle
indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3
Rapporti di affiliazione e di collaborazione
1.    LA BANCA DEL TEMPO AUSER INSIEME DI Legnano  aderisce all’Auser Nazionale
condividendone le finalità e i principi dello Statuto approvato dall’Assemblea
congressuale nazionale del 5 Dicembre 2008.
Alla persistente vigenza di tali principi è legata l’adesione di LA BANCA DEL
TEMPO AUSER INSIEME DI Legnano  e il vincolo di destinazione di propri beni e
delle iscrizioni, successivi all’affiliazione.
2.      Per la realizzazione dei programmi di promozione sociale, concorre alla
costituzione della Federazione delle Associazioni Auser Insieme, operante
nell’ambito della legge n. 383/2000 e successive modificazioni e della legge
regionale n. 1/2008.
3.      Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in
stretta coerenza con essi, l’Associazione può istituire rapporti di
collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti
pubblici e privati, a livello territoriale; può inoltre partecipare (anche in
qualità di promotore) alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti
culturali e scientifici.

Art. 4
Sede
LA BANCA DEL TEMPO AUSER INSIEME DI Legnano  ha sede legale in LEGNANO.

Art. 5
Fonti di disciplina
LA BANCA DEL TEMPO AUSER INSIEME DI Legnano  è disciplinata dal presente Statuto
e, per quanto in questo non disposto, dallo Statuto di Auser regionale e
nazionale; è inoltre disciplinata da regolamenti e disposizioni esecutive
interni e agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II -Soci
Art. 6
Iscrizione
1.      L’Auser è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.
2.      L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che
condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la
propria attività a realizzarne le finalità. L’iscrizione è incompatibile con
l’appartenenza ad associazioni segrete.
3.      Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell’Associazione
devono fare domanda all’Auser territoriale competente.
4.      Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve compilare la
scheda di adesione, sostenere un colloquio informativo e sottoscrivere il regolamento.
5.      Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da
parte del Comitato  Direttivo dell’Auser territoriale, la domanda medesima si
intende accolta.
6.      Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione
motivata del Comitato Direttivo dell’Auser territoriale, sentito il Presidente
dell’Associazione presso la quale il socio opera.

Art. 7
Diritti ed obblighi dei soci
1.      Attraverso l’Associazione, l’iscritto svolge la propria attività
associativa politico-istituzionale ed elegge i propri rappresentanti ai vari
livelli dell’Auser.
2.      Nel momento in cui si diventa socio si deve versare, oltre alla quota
associativa prevista secondo le modalità fissate annualmente dal Comitato
Direttivo Nazionale e Regionale dell’Auser, un assegno in ore che andrà a
costituire il Fondo Ore della Banca del Tempo. Il contributo in ore potrà essere
utilizzato per coprire il tempo impiegato da coloro che contribuiscono al
funzionamento dell’associazione. I soci si impegnano altresì a prestare, nei
limiti delle proprie possibilità, la propria opera per il conseguimento degli
scopi sociali.  L’iscrizione è della singola persona, ma le prestazioni di
servizio possono essere rivolte ai suoi familiari. All’atto dell’iscrizione il
nuovo socio riceve il regolamento, la tessera Auser e il libretto degli
assegni/ore.
3.      È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4.      I soci maggiori di età hanno diritto di:
a.      eleggere gli organi direttivi dell’Associazione ed essere eletti negli stessi;
b.      approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche nonché i regolamenti
secondo le modalità di cui ai successivi art. 10 e 11;
c.      promuovere e organizzare le attività corrispondenti alle finalità e ai
principi del presente Statuto.
5.      I soci offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli
di persona e gratuitamente, senza fini di lucro.
6.      In caso di controversia su questioni riguardanti i diritti e gli
obblighi degli associati, si richiama quanto previsto all’art. 16 del presente statuto.

Art. 8
Recesso ed esclusione
1.      L’associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della
quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi
dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o
le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del
presente Statuto.
2.      L’associato può recedere dall’Associazione, senza oneri aggiuntivi,
mediante comunicazione scritta inviata al presidente dell’Auser territoriale con
plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso avrà decorrenza
immediata fatta salva la chiusura del proprio estratto conto ore. Il socio è
tenuto a bilanciare i propri conti, versando le proprie ore di credito al Fondo
Ore o mettendosi a disposizione dei coordinatori per attività di segreteria fino
all’azzeramento del proprio estratto conto.
3.      L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo territoriale.
4.      Avverso all’esclusione, l’aderente può ricorrere alla Commissione di
Garanzia regionale di cui all’art. 16 del presente statuto.
5.      Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di
appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati, né
hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO III - Organi
Art. 9

Indicazione degli organi
1.      Sono organi dell’Associazione:
a.      l’Assemblea dei soci;
b.      il Comitato Direttivo;
c.      la Presidenza;
d.      il Presidente;
e.      il Collegio dei Sindaci.


Art. 10
L’Assemblea dei soci

1.      L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
2.      Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e ogniqualvolta se
ne ravvisi la necessità; si riunisce in sede congressuale ogni quattro anni,
salvo quanto previsto nei commi successivi.
3.      L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
4.      L’Assemblea è convocata dal Presidente; può essere richiesta, su istanza
motivata, da almeno un decimo dei propri componenti. L’Assemblea si può tenere
in prima o in seconda convocazione; le due adunanze possono essere fissate anche
nello stesso giorno, purché decorra almeno un’ora fra la prima e la seconda
convocazione. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando
interviene la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese con l’assenso
della maggioranza dei presenti.
5.      L’Assemblea approva le linee programmatiche generali e il bilancio
consuntivo e assume il bilancio preventivo.
6.      L’Assemblea congressuale dei soci è preparata secondo le norme stabilite
da apposito regolamento, approvato dal Comitato Direttivo, secondo le
indicazioni dell’Auser regionale e nazionale.
7.      L’Assemblea congressuale, oltre ai compiti previsti al precedente punto
5, elegge:
         a.      i componenti del Comitato Direttivo;
         b.      il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti.
8.      L’Assemblea congressuale dura in carica quattro anni.
9.      L’Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare le modifiche
statutarie e lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dei beni; può
essere richiesta, su istanza motivata, da almeno i due terzi dei propri
componenti.
10.  Per le modifiche allo statuto l’Assemblea è valida con la presenza della
maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono approvate con il voto
favorevole dei due terzi dei presenti.
11.  Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per
qualunque altra causa, deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il
voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
12.  L’Assemblea è convocata con lettera inviata almeno quindici giorni prima di
quello fissato per la riunione o tramite avviso affisso presso la sede
dell’Associazione. La lettera o l’avviso di convocazione devono indicare il
giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno.
13.  È ammesso il voto per delega dei Soci disabili e/o in difficoltà. In tal
caso ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
14.  L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla
persona designata dagli intervenuti.
15.  Sarà data idonea pubblicità, attraverso le forme più indicate, delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti.

Art. 11
Il Comitato Direttivo
1.      Il Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea congressuale ha il compito di:
a.    attuare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione a tutti gli effetti;
b.    emanare disposizioni esecutive del presente Statuto conformi ai
Regolamenti dell’Auser regionale e nazionale;
c.    deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;
d.    eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente
e.    eleggere, su proposta del Presidente, gli altri componenti della Presidenza;
f.      eleggere, su proposta del Presidente, il Direttore o figura assimilabile;
g.    organizzare l’attività sociale degli iscritti;
h.    dirigere e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla
conduzione associativa;
i.      decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e
settori di lavoro;
l.       convocare convegni e conferenze.
2.      Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione
dell’Assemblea. Allo stesso partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti
dell’Auser territorialmente competente.
3.      I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
4.      Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo
stesso Comitato Direttivo - su proposta del Presidente ed entro il limite
complessivo di un decimo dei propri componenti - può provvedere alla cooptazione
di altri componenti, purché soci dell’Associazione.
5.      La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo,
a maggioranza assoluta dei presenti.
6.      Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
7.      La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o
e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. II Comitato Direttivo
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
8.      Il Comitato Direttivo:
a.    amministra il patrimonio dell’Associazione;
b.    delibera sul bilancio preventivo e la relazione sull’attività svolta;
c.    delibera sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
d.    delibera la convocazione dell’Assemblea secondo i regolamenti e le
disposizioni esecutive interni;
e.    delibera sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che
non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea o del
Presidente o della Presidenza.

Art. 12
La Presidenza
1.      La Presidenza è composta sulla base della deliberazione del Comitato
Direttivo.
2.      Fanno parte della Presidenza: il Presidente, il Vice Presidente, il
Direttore e i restanti componenti nominati dal Comitato Direttivo.
3.      La Presidenza:
a.      propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre
iniziative dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
b.      svolge funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione;
c.      adotta le decisioni urgenti, anche se non di propria competenza, salvo
ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta utile;
d.      predispone i bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione.
4.       Le cariche di Presidente, Vice Presidente, di Direttore e di altro
componente della Presidenza durano quattro anni e i singoli componenti sono
rieleggibili.

Art. 13
Il Presidente
1.      Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2.      Il Presidente:
a.      rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b.      convoca e presiede 1’Assemblea;
c.      convoca e presiede il Comitato Direttivo;
d.      propone al Comitato Direttivo la nomina degli altri componenti della Presidenza;
e.      propone la nomina del Direttore, o di figura assimilabile, e ne sottopone l’approvazione al Comitato Direttivo, stabilendone poteri e deleghe;
f.        assume, di concerto con la presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
g.      nomina procuratori speciali;
h.      propone al Comitato Direttivo, di concerto con la presidenza, i
programmi di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla
loro realizzazione;
i.        svolge funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione.
3.      In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente.
Art. 14
Conflitto di interessi e incompatibilità

1.      Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre
cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni,
cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o
vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2.      Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive
ed esecutive dello Stato nonché di Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
3.      L’incompatibilità opera dal momento dell’elezione.

Art. l5
Il Collegio dei Sindaci

1.      Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due
supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall’Assemblea anche
tra i non soci.
2.      Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la
responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove
si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova
elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
3.      I Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine d’età. Nel
caso in cui, per effetto di diminuzioni e decadenze di componenti del Collegio,
il numero dei Sindaci supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può
provvedere a sostituzioni.
4.      La carica di Sindaco all’interno de LA BANCA DEL TEMPO AUSER INSIEME DI
Legnano  è incompatibile con qualunque altra carica all’interno
dell’Associazione medesima.
5.      Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono
rieleggibili.
6.      Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del
Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e
le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7.      I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del
Comitato Direttivo.
8.      Il Collegio:
a.      controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione
amministrativa dell’Associazione;
b.      verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
c.      predispone una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in
sede di approvazione del bilancio consuntivo;
d.      ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all’unanimità, in caso
di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla
Commissione di Garanzia dell’Auser regionale competente, che si pronuncia entro
60 giorni.
Art.16
Commissione di Garanzia
1.      Le Competenze a pronunciarsi su ogni controversia sono affidate alla
Commissione di Garanzia di cui all’art.18 dello statuto di Auser Regionale. Sono
deferite alla Commissione anche le controversie circa l’interpretazione e
l’applicazione del presente Statuto.
2.      La Commissione procede altresì, su richiesta degli iscritti delle
strutture Auser, di associazioni affiliate o degli organi dell’Auser, secondo
disposizioni stabilite da apposito regolamento disciplinare, a sindacare la
regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi
componente, singolo o collettivo, del sistema Auser e ad assumere le correlative
sanzioni, secondo la seguente tipologia:
a.       sospensione o annullamento degli atti;
b.      censura;
c.       sospensione della qualifica di socio fino a un massimo di 12 mesi;
d.      sospensione o decadenza dalle cariche sociali all’interno delle
associazioni affiliate o nell’ambito del sistema Auser;
e.       sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte dal
sistema Auser;
f.        proposta di commissariamento dell’associazione affiliata, previa
delibera del Comitato Direttivo regionale dell’Auser;
g.       proposta di commissariamento, con analoga procedura, delle strutture
territoriali;
h.       proposta di ritiro dell’affiliazione della associazione affiliata,
previa delibera del Comitato Direttivo regionale dell’Auser;
i.         proposta di scioglimento dell’associazione affiliata, previa delibera
del Comitato Direttivo regionale dell’Auser.
3.  Nei casi di commissariamento e/o scioglimento dell’associazione affiliata,
la Commissione regionale delibera dopo aver sentito il parere del Presidente
dell’Auser territoriale competente.
4.  La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal
presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le norme e con gli
effetti all’uopo stabiliti. In tutti i casi, il provvedimento assunto dalla
Commissione Regionale può essere impugnato, in seconda istanza, attraverso
richiesta di pronunciamento della Commissione Nazionale, da intendersi quale
atto definitivo interno all’associazione.

TITOLO IV - Dell’attività dell’associazione
Art. 17
Ruolo delle Associazioni affiliate

1.      Le associazioni affiliate all'Auser fanno parte del sistema Auser e
partecipano alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della
programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo
norme previste da atti di indirizzo regionali e da apposite disposizioni
esecutive interne emanate dall’Auser territoriale, d'intesa con i presidenti
delle associazioni affiliate.
2.      Nella gestione delle attività, le associazioni affiliate sono pienamente
autonome sui piani operativo, amministrativo, contabile e patrimoniale.
3.      Le associazioni affiliate sono strutture di base e prima istanza
congressuale di Auser.

Art. 18
Diritti e obblighi dell’Associazione

1.      Poiché l’affiliazione all'Auser nazionale concorre a caratterizzare lo
scopo sociale de ’LA BANCA DEL TEMPO AUSER INSIEME DI Legnano, i diritti sociali
di questa nei confronti dell'Auser di norma vengono espressi dai singoli soci in
sede di rinnovo degli organismi dirigenti.
2.      La partecipazione al sistema Auser comporta l’obbligo di uniformare il
presente Statuto a quelli dell’Auser nazionale e regionale e alle deliberazioni
prese dagli organismi territoriali, regionali e nazionali dell’Auser.
3.      A tale scopo l’Associazione assicura prestazioni conformi ad uno
standard previsto da apposito regolamento Auser e stipula convenzioni con le
amministrazioni pubbliche, in via congiuntiva con l’Auser territoriale, secondo
modalità previste da regolamento Auser.


TITOLO V -Risorse Economiche
Art. 19
Patrimonio

1.      Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
·      contributi dei soci;
·      quote associative;
·      contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e di
istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
·      contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;
·      donazioni o lasciti testamentari;
·      erogazioni liberali da associati e da terzi;
·      entrate derivanti da sponsorizzazioni;
·      raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
·      entrate derivanti da convenzioni;
·      entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a
favore di associati e di terzi in condizioni di svantaggio, anche attraverso lo
svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
·      entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio
finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
·      ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
2.      I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra
gli associati anche in forme indirette.
3.      Durante la vita dell’Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la
distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre Associazioni con finalità analoghe che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
4.      L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.

Art. 20
Esercizio sociale
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.

Art. 21
Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il patrimonio è
devoluto ad altre Associazioni del sistema Auser con finalità analoghe o a fini
di pubblica utilità, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre
2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
TITOLO VIII - Bilancio
Art. 22
Bilancio preventivo
Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre, la Presidenza
predispone per l’anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul
programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Art. 23
Bilancio consuntivo
Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo -
costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e
relazione sulla gestione - e una relazione sul programma di attività. Il
bilancio consuntivo e la relazione sul programma di attività devono essere
comunicati al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per
l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, che deve avvenire entro il
31 marzo di ogni anno. Il bilancio consuntivo, la relazione sul programma di
attività e la relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in
copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono
la riunione dell’Assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione.

Art. 24
Adempimenti
I bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione, approvati dai rispettivi
organismi, sono trasmessi a cura del Presidente all’Auser territoriale e
Regionale.

Art. 25
Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle
leggi e ai Regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico
italiano.